Art. 7 
 
 
         Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, 
                            e nulla osta 
 
  1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari,
provvede direttamente con il proprio personale  sanitario  e  tecnico
specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi  finalizzati
alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto  e,  nel  rispetto
della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei  rifiuti
di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni  e
i nulla osta relativi  ai  magazzini  e  ai  depositi  degli  stessi.
L'Amministrazione   della   difesa    provvede    all'individuazione,
all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare
le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonche'  alla
bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente
art.  6  e,  sentita  la  provincia  competente,  al  rilascio  della
certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto,  destinato  a  una
diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento  presso  un
impianto  autorizzato,  nel  rispetto  di   eventuali   esigenze   di
riservatezza, e' corredato da idoneo documento di accompagnamento.