Art. 7 Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta 1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonche' alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, e' corredato da idoneo documento di accompagnamento.