Art. 2 Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse 1. Al riparto del Fondo e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell'art. 13, comma 1, lettera a), b) della legge n. 68/1999, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13. 2. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettera a), b) della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per: punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b); punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera a), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidita' effettuate ai sensi degli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999. 3. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, relativa agli interventi di cui all'art. 13 lettera d) connessi al lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, o connessi al lavoratore con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, assegnano un punteggio come di seguito indicato: punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro; punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro. 4. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresi' nella comunicazione: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacita' lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidita'; data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto. 5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente; il valore economico di ciascun punto cosi' determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base degli importi calcolati come indicato al precedente comma 5, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma. 7. II riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2008 a valere sull'esercizio finanziario 2009 e quelle relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2009 a valere sull'esercizio finanziario 2010, e' effettuato entro il 30 giugno 2010, sulla base dei criteri e delle modalita' contenute nei commi precedenti. A tal fine, le regioni e province autonome, per ciascun anno di riferimento, provvedono a trasmettere entro il 30 aprile 2010 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni previste ai precedenti commi 2 e 3. 8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, comma 10, della citata legge n. 68/1999, procede anche ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente decreto con particolare riferimento agli incentivi previsti dall'art. 13 lettera d).