Art. 2 
 
 
          Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse 
 
  1. Al riparto del Fondo e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun
anno  dal  Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,
proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai  datori
di  lavoro  privati  che  hanno   effettuato   assunzioni   a   tempo
indeterminato ai sensi  dell'art.  12-bis,  comma  5,  lettera  b)  e
dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  b)  della  legge  n.  68/1999,
nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle  relative
agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13. 
  2. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  13,
comma 1, lettera a),  b)  della  citata  legge  n.  68/1999  ritenuta
ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli,
assegnano un punteggio calcolato  moltiplicando  il  costo  salariale
annuo sostenuto dal datore  di  lavoro  per  il  lavoratore  disabile
assunto per: 
    punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate  ai
sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b); 
    punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 lettera a), tramite le convenzioni di cui
all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
    punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b), tramite le convenzioni di cui
all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
    punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di  lavoratori
con  handicap  intellettivo  e   psichico   indipendentemente   dalle
percentuali di invalidita' effettuate ai sensi degli articoli 12-bis,
comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di  cui  all'art.  11
della legge n. 68/1999. 
  3. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni
del presente decreto, relativa agli interventi  di  cui  all'art.  13
lettera  d)  connessi  al  lavoratore  disabile   assunto   a   tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, o connessi  al  lavoratore
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50  per  cento,
assegnano un punteggio come di seguito indicato: 
    punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro; 
    punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro. 
  4. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  entro  il  28
febbraio di ogni anno, al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  il  punteggio  assegnato  per  ciascuna  richiesta  ritenuta
ammissibile, indicando altresi' nella comunicazione: ragione sociale;
partita IVA o codice fiscale del datore  di  lavoro  privato;  codice
fiscale  del  disabile  assunto;  percentuale  di   riduzione   della
capacita' lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle
categorie di cui  alla  tabella  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915  e  successive  modificazioni;
presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla
percentuale  di  invalidita';  data  di  assunzione;   tipologia   di
convenzione;  ammontare  del  costo  salariale  annuo  del   disabile
assunto. 
  5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' rapportata  alle  risorse  del  Fondo  stanziate
annualmente; il valore economico di ciascun punto cosi'  determinato,
moltiplicato per il  punteggio  complessivo  comunicato  da  ciascuna
regione  e  provincia  autonoma,  determina   l'importo   finanziario
spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. 
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base
degli  importi  calcolati  come  indicato  al  precedente  comma   5,
determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie  del  Fondo
da trasferire annualmente con il provvedimento  di  riparto  ad  ogni
singola regione e provincia autonoma. 
  7. II riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  limitatamente  alle  richieste   di   contributo
relative  alle  assunzioni  effettuate  nell'anno   2008   a   valere
sull'esercizio finanziario 2009 e  quelle  relative  alle  assunzioni
effettuate nell'anno 2009 a valere sull'esercizio  finanziario  2010,
e' effettuato entro il 30 giugno 2010, sulla base dei criteri e delle
modalita' contenute nei commi precedenti. A tal fine,  le  regioni  e
province autonome, per ciascun  anno  di  riferimento,  provvedono  a
trasmettere entro il 30 aprile 2010 al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, le comunicazioni previste ai precedenti commi 2  e
3. 
  8. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
di quanto previsto dall'art. 13, comma  10,  della  citata  legge  n.
68/1999,  procede  anche  ad  una  verifica   degli   effetti   delle
disposizioni del presente decreto con  particolare  riferimento  agli
incentivi previsti dall'art. 13 lettera d).