Art. 3 
 
 
                     Concessione dei contributi 
 
  1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalita'
individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome,
possono essere concessi contributi: 
    a)  con  diritto  di  prelazione,  per  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato di cui all'art. 12-bis,  comma  5,  lettera  b),  della
legge n. 68/1999; 
    b) nella misura e  in  base  all'entita'  della  riduzione  della
capacita' lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettera a)  e  b)
della legge n. 68/1999,  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della  legge  n.
68/1999; 
    c) per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della
medesima legge n. 68/1999.