Art. 3 Concessione dei contributi 1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalita' individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome, possono essere concessi contributi: a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12-bis, comma 5, lettera b), della legge n. 68/1999; b) nella misura e in base all'entita' della riduzione della capacita' lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 68/1999, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; c) per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 68/1999.