Art. 4 
 
 
           Procedimento per la concessione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le province  autonome  disciplinano,  nel  rispetto
delle disposizioni introdotte dal presente decreto,  il  procedimento
per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della  legge  n.
68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i  mezzi
ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di
accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse  del
Fondo. 
  2. Il contributo puo' essere concesso per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n.
68/1999, nell'anno solare antecedente  al  provvedimento  annuale  di
riparto delle risorse del Fondo. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  nell'assegnazione  delle
risorse soddisfano,  con  diritto  di  prelazione,  le  richieste  di
contributo relative alle assunzioni  effettuate  ai  sensi  dell'art.
12-bis, comma 5, lettera b) della legge n.  68/1999.  Successivamente
provvedono a soddisfare le  richieste  di  contributo  relative  alle
assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1  e  3  e  quelle
relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a),  b)
e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali
di invalidita' ivi indicate. 
  4. I contributi concessi per  le  assunzioni  effettuate  ai  sensi
dell'art. 12-bis e 13, lettere a) e b) possono  essere  cumulati  con
quelli concessi per gli interventi  di  cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera d), della legge n. 68/1999,  nel  rispetto  della  disciplina
prevista dal Regolamento Comunitario CE  n.  800/2008  e  Regolamento
Comunitario CE n. 1125/2009. 
  5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1, lett.  d),
possono essere concessi per il rimborso  forfettario  parziale  delle
spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento
di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile.