Art. 5 
 
 
         Requisiti e modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  determinano  l'entita'  del
contributo concesso per  ciascuna  richiesta  di  cui  agli  articoli
12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano  nell'ambito  di  tre
annualita', assicurando la corrispondenza del contributo  erogato  al
costo salariale realmente sostenuto  dai  datore  di  lavoro  che  ha
effettuato l'assunzione e, relativamente agli incentivi di  cui  alla
lettera d) del citato art.  13,  assicurando  la  corrispondenza  del
contributo erogato al costo degli interventi attuati  dal  datore  di
lavoro. 
  2.  L'erogazione  di  ciascuna   annualita'   del   contributo   e'
subordinata alla verifica  da  parte  dei  Servizi  competenti  della
permanenza  del  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  il   soggetto
disabile. 
  3. In caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro  per  cause  non
imputabili  al  lavoratore  disabile,  il  contributo  dovra'  essere
ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro cosi' come  in
caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a  tempo
parziale.