Art. 5 Requisiti e modalita' di erogazione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome determinano l'entita' del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli articoli 12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano nell'ambito di tre annualita', assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dai datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione e, relativamente agli incentivi di cui alla lettera d) del citato art. 13, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro. 2. L'erogazione di ciascuna annualita' del contributo e' subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovra' essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro cosi' come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.