Art. 6 Monitoraggio. Relazione annuale 1. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della legge n. 68/1999 ed ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvedera' al successivo inoltro all'Unione europea. 2. La relazione deve contenere l'indicazione dei seguenti dati: codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di studio, percentuale di riduzione della capacita' lavorativa o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidita', data di assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale, settore economico di attivita', dimensione aziendale, tipologia di convenzione ove stipulata, tipologia di contributo concesso, misura percentuale del costo salariale annuo del disabile assunto. Nella relazione di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome fanno riferimento, altresi', circa il contributo trasferito ma non erogato al datore di lavoro per le cause citate al comma 3 del precedente art. 5, e circa le economie realizzate per la mancata attuazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d). 3. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, il quale prevede che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.