Art. 6 
 
 
                   Monitoraggio. Relazione annuale 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono,  entro  il  31
ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13  della  legge
n. 68/1999 ed ai fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali che provvedera' al successivo inoltro all'Unione europea. 
  2. La relazione deve contenere  l'indicazione  dei  seguenti  dati:
codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di
studio,  percentuale  di  riduzione  della  capacita'  lavorativa   o
minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo  e  psichico,
indipendentemente  dalla  percentuale   di   invalidita',   data   di
assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del
rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice  fiscale
o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale,  settore
economico  di   attivita',   dimensione   aziendale,   tipologia   di
convenzione ove stipulata, tipologia di contributo  concesso,  misura
percentuale del costo salariale annuo  del  disabile  assunto.  Nella
relazione di cui al presente  articolo,  le  regioni  e  le  province
autonome fanno riferimento, altresi', circa il contributo  trasferito
ma non erogato al datore di lavoro per le cause citate al comma 3 del
precedente art. 5, e circa le  economie  realizzate  per  la  mancata
attuazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d). 
  3. Agli adempimenti di cui al presente decreto  si  applica  quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n.150, il quale prevede che la trasparenza costituisce  livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche
ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione.