(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
Accordo tra il Ministro dell' istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo  anno
di attuazione 2010-2011  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale  a  norma  dell'articolo  27,  comma  2,  del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281. 
 
Repertorio atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010 
 
        LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
Nell'odierna seduta del 29 aprile 2010 
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), e l'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
VISTO il decreto  legislativo  15  aprile  2005  n.  76,  recante  la
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  articolo  27,
comma 2; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma  622,  che
prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione; 
VISTA la legge 2 aprile 2007, n.  40,  contenente,  all'articolo  13,
disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e
di  valorizzazione   dell'autonomia   scolastica,   con   particolare
riferimento al comma 1-quinquies; 
VISTO il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 22 agosto 2007,  n.  139,  recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di  istruzione  che  prevede,  tra  l'altro,
"l'equivalenza  formativa  di  tutti   i   percorsi,   nel   rispetto
dell'identita'  dell'offerta  fonnativa   e   degli   obiettivi   che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi  e  indirizzi  di
studio"; 
VISTA l'intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione  e  Ministero
dell'universita' e della ricerca, le Regioni,  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del  nuovo
sistema di accreditamento delle strutture formative per  la  qualita'
dei servizi; 
VISTO il decreto  Legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008,  n.  133,  articolo  64,  comma
4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27  dicembre
2006,  n.  296,  prevedendo  l'assolvimento  del  nuovo  obbligo   di
istruzione  anche   nei   percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni
ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui  all'Accordo  quadro
in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003; 
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito  con  la
legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato
l'avvio del secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011; 
VISTA la Decisione, relativa al  "Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)",  del  15
dicembre 2004; 
VISTA la Raccomandazione del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  Quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente - EQF, del 23 aprile 2008; 
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  18
giugno 2009 sull'istituzione di un sistema  europeo  di  crediti  per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 
VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003
per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004,  di  un'offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep.
Atti n. 660/CU); 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15  gennaio  2004
per la definizione degli  standard  formativi  minimi  relativi  alle
competenze  di  base  nell'ambito  dei   percorsi   sperimentali   di
Istruzione e formazione professionale; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre  2004  sui
dispositivi   di   certificazione   finale   ed   intermedia   e   di
riconoscimento dei crediti formativi  ai  fini  dei  passaggi  tra  i
sistemi; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni  5  ottobre  2006
sugli     standard     formativi     minimi     delle      competenze
tecnico-professionali relativi a 14 figure  in  uscita  dai  percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5  febbraio  2009
per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa
a regime del sistema del secondo ciclo  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale; 
CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e  dagli
indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche  in  relazione
agli obiettivi per il 2010, indicati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 2000; 
CONSIDERATO il percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato,
le Regioni e le Autonomie locali, avviato con l'Accordo quadro  sopra
citato e sviluppato ulteriormente con gli accordi sopra richiamati  e
con i Protocolli d'Intesa, stipulati tra  le  singole  Regioni  e  le
Province  Autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  nonche'  quelli  sottoscritti,  a
livello territoriale tra le singole Regioni  e  i  competenti  Uffici
Scolastici Regionali; 
CONSIDERATA la necessita' di avviare ai sensi dell'articolo 27, comma
2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato,  il  1°  anno  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale  sulla  base  della
disciplina specifica definita da ciascuna Regione  nel  rispetto  dei
livelli essenziali  di  cui  al  Capo  III  del  decreto  legislativo
medesimo, previa definizione degli aspetti ivi indicati  con  accordi
in Conferenza Stato-Regioni, ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
CONSIDERATA la necessita', ai fini di cui  sopra,  di  raccogliere  e
consolidare i risultati conseguiti dal 2003  al  2009  in  attuazione
dell'Accordo quadro sopra richiamato, con riferimento al  primo  anno
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  funzionanti
nell'anno scolastico e  formativo  2010/2011  e  sino  alla  completa
applicazione dei livelli essenziali di cui al Capo  III  del  decreto
legislativo n. 226 del 2005; 
VISTA la proposta di accordo trasmessa dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e diramata in data 15 dicembre 2009,
sulla quale e' stato acquisito il concerto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, i cui allegati  1),  2),  3),  4)  e  5)  ne
costituiscono parte integrante, in merito alla quale  nella  riunione
tecnica del 12 gennaio 2010, il Coordinamento tecnico  delle  Regioni
ha formulato alcune proposte di modifica; 
CONSIDERATO che, al riguardo, le Regioni, con nota  pervenuta  il  27
gennaio 2010 e diramata il 28 gennaio 2010, hanno trasmesso la  nuova
formulazione del provvedimento approvata dalla competente Commissione
degli Assessori; 
CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha trasmesso la  riformulazione  del
testo e  i  relativi  allegati,  in  considerazione  delle  modifiche
suddette, diramati il 3 febbraio 2010; 
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 4 febbraio 2010  e'  stata
concordata   tra   le   Regioni,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali la stesura definitiva della proposta di accordo che
e' stata diramata il 9 febbraio 2010; 
ACQUISITO,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
 
                    SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO: 
 
tra Governo, Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  nei
termini sottoindicati 
Premesso che 
 
a) con il presente Accordo, anche a seguito degli impegni assunti con
  l'accordo in sede di  Conferenza  Stato-Regioni  5  febbraio  2009,
  citato in premessa, si intende definire  gli  aspetti  relativi  al
  passaggio al nuovo ordinamento di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)
  dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n 226 del  2005,
  per  avviare  la  messa  a  regime  dei  livelli  essenziali  delle
  prestazioni di cui al Capo III del decreto  medesimo,  in  modo  da
  consolidare   e   valorizzare   i   risultati   del   percorso   di
  collaborazione istituzionale sopra richiamato; 
b) vanno individuate le competenze di base  che  tutti  gli  studenti
  devono  acquisire  nei  percorsi   di   istruzione   e   formazione
  professionale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226  del  2005,  con
  riferimento a quanto previsto nel regolamento emanato  con  decreto
  del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  n.  139/2007,  ai  fini
  dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi
  ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto  2008,  n.
  133; 
c) e' necessario che le Regioni completino l'applicazione dei criteri
  contenuti nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20  marzo
  2008, relativa alla definizione degli  standard  minimi  del  nuovo
  sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita'
  dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto
  adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con  il
  Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2007, che
  costituisce parte integrante della citata intesa; 
d) occorre completare e ridefinire - in vista della  messa  a  regime
  dei livelli essenziali dei percorsi di cui all'articolo  18,  comma
  1, lettera  d)  -  il  repertorio  delle  figure  professionali  di
  riferimento a livello nazionale e dei relativi  standard  formativi
  minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in
  sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato,  con
  il quale sono stati  raccolti  i  risultati  della  sperimentazione
  realizzata a seguito dell'Accordo  quadro  in  sede  di  Conferenza
  Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa; 
e) e' opportuno richiamare i livelli essenziali delle prestazioni  di
  cui al Capo III del  decreto  legislativo  n.  226  del  2005,  che
  costituiscono  il  riferimento  per  la  disciplina  specifica  che
  ciascuna Regione deve definire a nonna dell'articolo 27,  comma  2,
  per il passaggio al nuovo ordinamento; 
f) occorre monitorare costantemente  l'attuazione  dei  percorsi  del
  sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto
  previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005  in
  merito all'assolvimento del diritto dovere  all'istruzione  e  alla
  formazione  almeno  sino  al  conseguimento  di  una  qualifica  di
  istruzione e formazione professionale di durata triennale entro  il
  diciottesimo anno di eta'; 
 
il Ministro dell' istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  il
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano 
 
                           CONCORDANO CHE 
 
 
1. l'avvio  della  messa  a  regime  dei  percorsi  di  istruzione  e
    formazione  professionale  di  cui  al  Capo  III   del   decreto
    legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  in  concomitanza  con  il
    riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64,  comma
    4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08,
    riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di
    durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento  dei
    titoli  di  qualifica  e  di   diploma   professionale   di   cui
    all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo
    medesimo.  Tali  percorsi  vengono  attuati,  sulla  base   della
    specifica disciplina definita da ciascuna  Regione  nel  rispetto
    dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III,  di  seguito
    richiamati : 
- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni; 
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa; 
- articolo  17:  livelli  essenziali  dell'orario  minimo  annuale  e
articolazione dei percorsi formativi; 
- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d):  livelli  essenziali
  dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui  alla
  lettera b)  relativi  alle  competenze  linguistiche,  matematiche,
  scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al  fine
  di  assicurare  l'assolvimento   dell'obbligo   di   istruzione   e
  l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo  ciclo  nel
  rispetto dell'identita' dell'offerta formativa  e  degli  obiettivi
  che caratterizzano i curricola dei diversi ordini, tipi e indirizzi
  di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi
  alle competenze, conoscenze e abilita' di cui agli allegati 1  e  2
  al Regolamento emanato con  decreto  del  Ministro  della  Pubblica
  Istruzione  n.  139/07,  nonche'   alle   competenze   chiave   per
  l'apprendimento  permanente  di  cui   alla   Raccomandazione   del
  Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati
  di  apprendimento  costituiscono  la  base  culturale  generale  di
  riferimento per lo  sviluppo  nel  terzo  e  nel  quarto  anno  dei
  percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di  diploma
  professionale  delle  competenze  definite  a  partire  dal  quadro
  europeo delle competenze chiave per  l'apprendimento  permanente  e
  nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di  Istruzione
  e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle
  figure e alle relative aree professionali di cui alla  lettera  d),
  nonche' agli standard formativi  minimi  relativi  alle  competenze
  professionali di cui alla lettera b), per il primo  anno  2010/2011
  di attuazione, si assumono le figure e gli  standard  minimi  delle
  competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2,  3,
  4 e 5. 
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e  certificazione
delle competenze; 
- articolo 21: livelli essenziali  delle  strutture  e  dei  relativi
  servizi. Si assume  come  riferimento  in  via  transitoria  quanto
  previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni  20  marzo
  2008, relativa alla definizione degli  standard  minimi  del  nuovo
  sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita'
  dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto
  interministeriale  29  novembre  2007,  che  ne  costituisce  parte
  integrante; 
- articolo 22: valutazione. 
 
2. I percorsi di istruzione e formazione professionale di  cui  sopra
    sono oggetto di costante monitoraggio e  valutazione  di  sistema
    anche ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione
    e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/05. 
3. Per i titoli di cui al punto 1  del  presente  accordo,  e'  fatto
    salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
    206, concernente "Attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa
    al riconoscimento delle qualifiche professionali,  nonche'  della
    direttiva 2006/100/CE  che  adegua  determinate  direttive  sulla
    libera circolazione delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
    Bulgaria e Romania". 
4. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  27,  comma  7,  del
    decreto legislativo n.226/05, riguardante la fase transitoria, al
    fine della completa messa a regime del sistema  di  istruzione  e
    formazione professionale  di  cui  al  richiamato  Capo  III  del
    medesimo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
    ricerca, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  le
    Regioni e le Province Autonome, predispongono un Piano di  lavoro
    condiviso, che preveda - entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
    presente accordo - le modalita' e le fasi del  confronto  per  la
    definizione di organiche proposte in materia di: 
 
- definizione di quanto previsto, nel confronto con le Parti sociali,
  all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli 19 e
  21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle  attivita'
  di riferimento riguardanti gli  standard  minimi  delle  competenze
  tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4  e  5  al
  presente accordo; 
- certificazioni in esito ai  percorsi  di  Istruzione  e  formazione
professionale; 
 
Nell'ambito del piano di lavoro congiunto  di  cui  al  punto  4,  si
conviene  che  vengano  definite  proposte  anche   ai   fini   della
predisposizione delle linee  guida  di  cui  all'articolo  13,  comma
1-quinquies, della legge n.  40/07  soprattutto  con  l'obiettivo  di
realizzare  organici  raccordi  tra   i   percorsi   degli   istituti
tecnico-professionali  e  i  percorsi  di  istruzione  e   formazione
professionale finalizzati al conseguimento di  qualifiche  e  diplomi
professionali di competenza delle Regioni  compresi  in  un  apposito
Repertorio nazionale. 
Le Regioni a Statuto speciale e le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  Accordo  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello  Statuto  speciale,
delle relative nonne di attuazione  e  secondo  quanto  disposto  dai
rispettivi ordinamenti. 
Il  presente  accordo  viene  recepito  con  Decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
 
            IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
      Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Le Dott. Raffaele Fitto