Art. 2 
 
    1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione
residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24  dicembre
1954, n.1228 e successive  modificazioni,  evidenziano  la  posizione
anagrafica  di  senza  fissa  dimora  nell'Indice   nazionale   delle
anagrafi, di cui  all'art.  1,  quinto  comma  della  medesima  legge
n.1228/1954. 
    2. Le modalita' tecniche  di  costituzione  e  funzionamento  del
registro di cui all'art. 1 sono  fissate  nell'allegato  tecnico  che
costituisce parte integrante del presente decreto.