Art. 2 1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954. 2. Le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.