Art. 3 1. Il registro di cui all'art. 1 e' formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora. 2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2010 Il Ministro dell'interno: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.