Art. 3 
 
    1. Il registro di cui all'art. 1 e' formato dai campi valorizzati
relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora. 
    2. Al registro accede esclusivamente il Ministero -  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali  -  Direzione  centrale  per  i
servizi demografici, mediante apposita funzione di  ricerca,  per  le
finalita' di tenuta e di conservazione del registro. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 6 luglio 2010 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.