Art. 2 
 
  Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso e'
pari a 12 unita' e, per l'intero corso, a 48 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 luglio 2010 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Masia