(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini di cui al presente disciplinare devono  essere  immessi
al consumo in bottiglie di vetro aventi capacita' fino a 3 litri. 
    2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in
vigore.