Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato  «3A  -  Parco  tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria»,  non  puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il
proprio statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio
sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema  tariffario,
riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la   indicazione
geografica protetta «Prosciutto di  Norcia»,  cosi'  come  depositati
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'. 
  L'organismo autorizzato  «3A  -  Parco  tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria» e' tenuto a  comunicare  e  sottoporre  all'approvazione
ministeriale  ogni  variazione  concernente  il  personale  ispettivo
indicato  nella  documentazione  presentata,  la   composizione   del
comitato  di  certificazione  o   della   struttura   equivalente   e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano  oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento   del
provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.