Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A  -  Parco
tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» o proporre un nuovo  soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero  di  rinunciare
esplicitamente alla facolta' di designazione  ai  sensi  dell'art.14,
comma 9, della citata legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di  controllo  «3A  -  Parco  tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte   le   disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.