Art. 5 
 
 
Modalita' di consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma  6  del
      Regolamento in assenza dei parametri di significativita' 
 
  1. Qualora, a seguito della consultazione di cui  all'art.  3,  non
emerga alcun parametro di significativita'  di  cui  all'art.  4,  il
sistema  informatico  informa  l'utente   della   facolta'   prevista
dall'art. 13, comma 7, secondo periodo del Regolamento consentendogli
di avvalersene attraverso un apposito link. Ove il soggetto abilitato
attivi il suddetto link, il sistema  informatico,  con  una  apposita
maschera, gli chiede conferma della effettiva volonta'  di  procedere
in tal senso, avvertendolo che, a norma dell'art.  13,  comma  7  del
Regolamento,  tale   ulteriore   consultazione   sara'   oggetto   di
tracciatura informatica.