Art. 5 Modalita' di consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento in assenza dei parametri di significativita' 1. Qualora, a seguito della consultazione di cui all'art. 3, non emerga alcun parametro di significativita' di cui all'art. 4, il sistema informatico informa l'utente della facolta' prevista dall'art. 13, comma 7, secondo periodo del Regolamento consentendogli di avvalersene attraverso un apposito link. Ove il soggetto abilitato attivi il suddetto link, il sistema informatico, con una apposita maschera, gli chiede conferma della effettiva volonta' di procedere in tal senso, avvertendolo che, a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento, tale ulteriore consultazione sara' oggetto di tracciatura informatica.