Art. 3 
 
 
       Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale 
 
  Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo  nazionale,  di
cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008  sono  stabilite  per  ciascuna
regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C),
facente parte integrante del presente decreto.