Art. 11 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle  ultime
tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al
primo comma dell'art. 1 del presente  decreto  e  con  esclusione  di
quelle relative ad eventuali operazioni di concambio)  ed  il  totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al  collocamento  supplementare.  Le  richieste
saranno   soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a    ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto. 
  Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste  inferiori  a
quelle loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino  alcuna
richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata   agli   operatori   che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.