Art. 2 Adempimenti delle amministrazioni 1. Lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini italiani alla funzione pubblica internazionale, favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalita' necessarie e facilita la diffusione delle opportunita' di impiego nelle organizzazioni internazionali in tutti gli ambienti potenzialmente interessati, incluse le regioni e le autonomie locali, gli enti di ricerca e il settore privato. 2. Le Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la presenza italiana nella funzione pubblica internazionale sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, anche favorendo il distacco, il collocamento fuori ruolo e la mobilita' volontaria dei propri funzionari verso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, anche mediante l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa previsto dall'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Amministrazioni valorizzano tali opportunita' di crescita professionale nel percorso di carriera dei propri funzionari.