Art. 2 
 
 
                  Adempimenti delle amministrazioni 
 
  1. Lo Stato promuove la partecipazione dei cittadini italiani  alla
funzione pubblica  internazionale,  favorisce  la  formazione  mirata
all'ottenimento  delle  professionalita'  necessarie  e  facilita  la
diffusione  delle  opportunita'  di  impiego   nelle   organizzazioni
internazionali in  tutti  gli  ambienti  potenzialmente  interessati,
incluse le regioni e le autonomie locali, gli enti di  ricerca  e  il
settore privato. 
  2. Le Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il Ministero  degli
affari esteri, adottano ogni opportuna iniziativa per incrementare la
presenza italiana nella funzione pubblica  internazionale  sotto  gli
aspetti qualitativo e quantitativo, anche favorendo il  distacco,  il
collocamento  fuori  ruolo  e  la  mobilita'  volontaria  dei  propri
funzionari  verso  le  istituzioni  europee   e   le   organizzazioni
internazionali,   anche   mediante    l'applicazione    dell'istituto
dell'aspettativa previsto dall'art. 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le Amministrazioni valorizzano tali  opportunita'
di  crescita  professionale  nel  percorso  di  carriera  dei  propri
funzionari.