(Allegato 3)
 
                                                           ALLEGATO 3 
                                                       (paragrafo 17) 
 
           CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE 
 
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei  mira  non  gia'  a
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi'  ad  offrire  agli
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento  per
la localizzazione  dei  progetti.  L'individuazione  delle  aree  non
idonee  dovra'   essere   effettuata   dalle   Regioni   con   propri
provvedimenti   tenendo   conto   dei   pertinenti    strumenti    di
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica,  secondo  le
modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi
e criteri: 
a)  l'individuazione  delle  aree  non  idonee  deve  essere   basata
esclusivamente su criteri tecnici  oggettivi  legati  ad  aspetti  di
tutela   dell'ambiente,    del    paesaggio    e    del    patrimonio
artistico-culturale, connessi alle  caratteristiche  intrinseche  del
territorio e del sito; 
b) l'individuazione delle aree e dei  siti  non  idonei  deve  essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto, 
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate  agricole
dai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono  essere  genericamente
considerate aree e siti non idonei; 
d) l'individuazione delle  aree  e  dei  siti  non  idonei  non  puo'
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente
soggette a tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico, ne'  tradursi  nell'identificazione  di  fasce  di
rispetto di dimensioni non  giustificate  da  specifiche  e  motivate
esigenze  di  tutela.  La  tutela  di  tali  interessi   e'   infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore  ed  affidate
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche,  alle
Regioni, agli enti  locali  ed  alle  autonomie  funzionali  all'uopo
preposte, che sono tenute a garantirla all'interno  del  procedimento
unico e della procedura di Valutazione  dell'Impatto  Ambientale  nei
casi previsti. L'individuazioni delle aree e dei siti non idonei  non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto  di
accelerazione e  semplificazione  dell'iter  di  autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio,  anche  in  termini  di   opportunita'
localizzative offerte dalle specifiche  caratteristiche  e  vocazioni
del territorio; 
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non  idonei  le  Regioni
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area  vasta
prescelta per la localizzazione,  sia  delle  interazioni  con  altri
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito
della medesima area; 
f)  in  riferimento  agli  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita'  di  cui
al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e  siti  non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree
particolarmente  sensibili  e/o   vulnerabili   alle   trasformazioni
territoriali o del paesaggio,  ricadenti  all'interno  di  quelle  di
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e  gestione
previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle  potenzialita'
di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: 
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le
aree ed i beni di notevole interesse  culturale  di  cui  alla  Parte
Seconda del d.lgs 42  del  2004,  nonche'  gli  immobili  e  le  aree
dichiarati di notevole interesse  pubblico  ai  sensi  dell'art.  136
dello stesso decreto legislativo; 
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata  e
identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale  di
attrattivita' turistica; 
• zone situate in prossimita' di parchi  archeologici  e  nelle  aree
contermini ad emergenze di particolare interesse  culturale,  storico
e/o religioso; 
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con  particolare  riferimento
alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a)  e  b)  della  legge  394/91  ed
equivalenti a livello regionale; 
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar; 
• le aree incluse nella Rete  Natura  2000  designate  in  base  alla
Direttiva  92/43/CEE  (Siti  di  importanza  Comunitaria)   ed   alla
Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); 
• le Important Bird Areas (I.B.A.); 
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti  precedenti  ma  che
svolgono   funzioni   determinanti   per   la   conservazione   della
biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree  naturali
protette; istituende aree naturali protette oggetto di  proposta  del
Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla  Giunta;
aree di connessione e continuita'  ecologico-funzionale  tra  i  vari
sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione,  alimentazione
e transito di specie faunistiche protette; aree in cui  e'  accertata
la presenza di specie animali e  vegetali  soggette  a  tutela  dalle
Convezioni   internazionali   (Berna,   Bonn,   Parigi,   Washington,
Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE  e  92/43/CEE),
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; 
• le aree agricole interessate da produzioni  agricolo-alimentari  di
qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare  pregio
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza  e  per  le
finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del  decreto  legislativo  387
del  2003  anche  con  riferimento  alle  aree,  se  previste   dalla
programmazione  regionale,  caratterizzate  da  un'elevata  capacita'
d'uso del suolo; 
• le aree  caratterizzate  da  situazioni  di  dissesto  e/o  rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle competenti Autorita'  di  Bacino  ai  sensi  del  D.L.
180/98 e s.m.i.; 
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.  lgs.  42  del  2004
valutando  la  sussistenza  di  particolari  caratteristiche  che  le
rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.