(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1   e'   vietata,   sulla
confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. 
    E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,  indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree geografiche compre nell'area  di  produzione  di  cui
all'art. 3. 
    E' tuttavia consentito l'uso di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati. purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici. 
    L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento
al  confezionamento  nell'azienda  risicola  o  nell'associazione  di
aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione,  e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. 
    Il nome della indicazione geografica protetta «Riso Nano  Vialone
Veronese»  deve  figurare  sulla  confezione  in  caratteri   chiari,
indelebili, con colorimetria di ampio contrasto  rispetto  al  colore
della confezione e tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione. 
    Le  confezioni  di  «Riso  Nano   Vialone   Veronese»   ai   fini
dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2  e  kg
5, di materiale ammesso dalla normativa vigente. 
    Le  confezioni  di  riso  dovranno  essere  numerate  secondo  le
indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano
Veronese.