Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche compre nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati. purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici. L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. Il nome della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione. Le confezioni di «Riso Nano Vialone Veronese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente. Le confezioni di riso dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese.