IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2, con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non  destinatari
dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate per  l'anno  2009  agli  ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi  lavoratori  la
normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19,  primo
comma, del regio decreto  14  aprile  1939,  n.636,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,  n.
247»; 
  Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con
il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra  citato  art.
19, comma 10  bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono
stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di  cessazione
del rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e  delle
Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Basilicata (23
aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009)  che  stabiliscono  che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  02.03.2010,  relativo
alla societa' Idea  Finanziaria  Spa,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa,  in  favore  di  n.  40  lavoratori
dipendenti dalla predetta societa', per il  periodo  dal  1°  gennaio
2010 al 31 ottobre 2010; 
  Visti gli assensi delle Regioni Lazio (10 marzo  2010),  Basilicata
(14 aprile 2010) e Lombardia (12 maggio 2010), che  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori  dipendenti
dalla societa' Idea Finanziaria  Spa,  in  conformita'  agli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa  presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26  maggio
2010, con il quale: 
    l'autorizzazione al  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 2  marzo  2010,
e' stato limitato al periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010; 
    e'  stato  autorizzato  il  ricorso   al   trattamento   di   cui
all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23  dicembre  2009,
n.  191,  in  favore  di  n.  40  lavoratori  licenziati  dalla  Idea
Finanziaria Spa, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda  Idea  Finanziaria  Spa,  in  favore  di  31  lavoratori
dipendenti presso lo stabilimento di Roma, per il periodo dal 4 marzo
2010 al 26 maggio 2010; 
  Visti  gli  elenchi  presentati  ai  fini  della  concessione   del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2,  comma  136,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore  di  31  unita'  lavorative
dello stabilimento di Roma, per il periodo dal 27 maggio 2010  al  26
maggio 2011; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare: 
    la concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo  dal  4
marzo 2010 al 26 maggio 2010; 
    la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma  10-bis,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2  -  come  modificato
dall'art. 2, comma 136, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  in
favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27  maggio  2010
al 26 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  definito  negli  accordi
intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
in data 2 marzo 2010 e 26 maggio 2010, per il  periodo  dal  4  marzo
2010 al 26 maggio  2010,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  31
lavoratori, della societa' Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo
stabilimento di Roma. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 124.563,27. 
  Matricola INPS: 7046573396. 
  Pagamento diretto: si'.