Art. 2 E' autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative licenziate dalla societa' Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Idea Finanziaria Spa, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 341.861,49.