Art. 2 
 
  E' autorizzata, per il periodo dal 27  maggio  2010  al  26  maggio
2011, la concessione  del  trattamento  di  cui  all'art.  19,  comma
10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2  -  come  modificato
dall'art. 2, comma  136,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali in data 26  maggio  2010,  in  favore  di  un
numero massimo di 31 unita' lavorative licenziate dalla societa' Idea
Finanziaria Spa - stabilimento di Roma. 
  Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14  aprile  1939,  n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.
1272,  si  applica  con  esclusivo  riferimento  alla   contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati  dalla  societa'  Idea
Finanziaria Spa, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
341.861,49.