Art. 3 Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.