Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.