Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Piemonte, d'intesa con  le
parti sociali.