Art. 2 Progetti finanziabili Possono essere finanziati i progetti del seguente tipo: 1) progetti a valenza nazionale o multiregionale, con una Regione capofila, ai quali le altre regioni possono aderire. Per questo tipo di progetti le Regioni hanno la facolta' di proporre un Centro di Coordinamento, che in ogni caso deve essere un ente no profit. Le Regioni devono assicurare la partecipazione a un numero predefinito di progetti multi regionali in base al numero di abitanti, ovvero le regioni con piu' di tre milioni di residenti devono assicurare la partecipazione ad almeno due progetti multiregionali; 2) progetti esclusivamente regionali, sui quali dovra' essere definito in sede di convenzione un accordo con l'AIFA. Tali progetti possono consistere anche nell'istituzione di un CRFV o nella programmazione delle attivita' dei CRFV gia' esistenti.