Art. 2 
 
 
                        Progetti finanziabili 
 
    Possono essere finanziati i progetti del seguente tipo: 
      1) progetti a  valenza  nazionale  o  multiregionale,  con  una
Regione capofila, ai quali le  altre  regioni  possono  aderire.  Per
questo tipo di progetti le Regioni hanno la facolta' di  proporre  un
Centro di Coordinamento, che in ogni caso  deve  essere  un  ente  no
profit. Le Regioni devono assicurare la partecipazione  a  un  numero
predefinito  di  progetti  multi  regionali  in  base  al  numero  di
abitanti, ovvero le regioni con piu'  di  tre  milioni  di  residenti
devono  assicurare  la  partecipazione   ad   almeno   due   progetti
multiregionali; 
      2) progetti esclusivamente regionali, sui quali  dovra'  essere
definito in sede di convenzione un accordo con l'AIFA. Tali  progetti
possono  consistere  anche  nell'istituzione  di  un  CRFV  o   nella
programmazione delle attivita' dei CRFV gia' esistenti.