Art. 3 
 
 
                     Presentazione dei progetti 
              o delle attivita' da parte delle Regioni 
 
    Le Regioni presentano piani di attivita' o progetti (descritti in
un allegato tecnico), relativamente  alle  tematiche  indicate  dalle
linee di indirizzo, dalle quali risulti: 
      1) il rationale, l'obiettivo dell'attivita' o del progetto; 
      2) gli indicatori per la valutazione degli esiti; 
      3)  la  durata  del  progetto  in  relazione  al  finanziamento
richiesto; 
      4) il responsabile scientifico compresi recapiti e un breve CV; 
      5) persone e cose che verranno finanziate; 
      6) l'importo complessivo del progetto. 
    Si ritiene utile che ogni Regione individui almeno un progetto  o
attivita' riguardanti la  popolazione  pediatrica,  gli  anziani  con
polipatologie  ed  i  pazienti  istituzionalizzati,  con  particolare
riferimento allo studio delle reazioni avverse.