Art. 3 Presentazione dei progetti o delle attivita' da parte delle Regioni Le Regioni presentano piani di attivita' o progetti (descritti in un allegato tecnico), relativamente alle tematiche indicate dalle linee di indirizzo, dalle quali risulti: 1) il rationale, l'obiettivo dell'attivita' o del progetto; 2) gli indicatori per la valutazione degli esiti; 3) la durata del progetto in relazione al finanziamento richiesto; 4) il responsabile scientifico compresi recapiti e un breve CV; 5) persone e cose che verranno finanziate; 6) l'importo complessivo del progetto. Si ritiene utile che ogni Regione individui almeno un progetto o attivita' riguardanti la popolazione pediatrica, gli anziani con polipatologie ed i pazienti istituzionalizzati, con particolare riferimento allo studio delle reazioni avverse.