Art. 4 Modalita' di erogazione dei fondi regionali per la farmacovigilanza disponibili per il 2008 e 2009 Il fondo complessivamente disponibile per gli anni 2008 e 2009 verra' erogato a seguito della formalizzazione del presente Accordo come di seguito specificato: 1) 50.000 euro per ciascun anno e per ogni Regione/Provincia Autonoma per garantire l'immediata continuita' delle attivita' regionali di farmacovigilanza. Il fondo residuo disponibile verra' ripartito su base capitaria e verra' erogato per ogni singola Regione/ Provincia Autonoma secondo le seguenti modalita': 2) una tranche, pari al 30% del fondo residuo, destinata a progetti che prevedono l'istituzione/mantenimento dei CRFV, ovvero il potenziamento delle attivita' di Fv sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definiti. I CRFV/ organismi/strutture regionali devono in ogni caso garantire i ruoli e i compiti di seguito specificati: verifica delle segnalazioni inserite nella Rete nella propria Regione, con particolare riferimento alla qualita' dell'inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse); supporto e riferimento dei Responsabili locali di FV per problemi relativi alla Rete; inserimento in rete su richiesta delle segnalazioni in caso di difficolta' della struttura locale; valutazione del nesso di causalita' (almeno per le reazioni gravi) e della notorieta' della segnalazioni; supporto ai Responsabili locali di FV nelle attivita' di formazione/informazione di ritorno rivolte ai segnalatori; supporto all'attivita' di formazione/informazione gestita dall'AIFA; analisi semestrale dei potenziali segnali derivanti dalle ADR presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza , in collaborazione con l'AIFA; analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA; supporto alle attivita' di farmacovigilanza dell'AIFA. Le Regioni che hanno gia' istituito i CRFV/organismi/strutture regionali possono utilizzare questa quota anche per garantire ulteriori attivita' di farmacovigilanza. Tali attivita' sono soggette al monitoraggio di cui al successivo articolo 5. Successivamente, a seguito della stipula di apposita convenzione con l'AIFA, sempre su base capitaria: 3) una tranche, pari al 60% del fondo residuo, erogata sulla base delle valutazioni dei progetti presentati dalle singole Regioni; tale tranche potra' anche essere destinata sia al rifinanziamento dei progetti di durata pluriennale gia' approvati (attraverso convenzioni stipulate su fondi del 2007) sia al rifinanziamento di progetti di durata annuale meritevoli di estensione; i rispettivi allegati tecnici saranno parte integrante delle singole convenzioni; 4) una tranche, pari al 10% del fondo residuo, impiegata per progetti a valenza nazionale o multiregionale, con una regione capofila. Le Regioni che aderiranno a questi progetti verranno finanziate per la quota riferita alla loro Regione. Per questo tipo di progetti le Regioni hanno la facolta' di proporre un Centro di Coordinamento, secondo quanto previsto all'articolo 2.1. Si precisa che, come gia' avvenuto per il 2007, il 5% del fondo disponibile restera' all'AIFA. L'AIFA si fara' carico delle spese di coordinamento dei progetti multi regionali.