IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  del  4
agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la  denominazione  di
origine controllata dei vini «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata  dal  Consorzio  Vini  Colli  Bolognesi
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  del   vino   «Colli   Bolognesi   Classico
Pignoletto»; 
  Visti  i  risultati  dell'accertamento  del  «particolare   pregio»
avvenuto in data 5 maggio 2010; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio  2010,
con la partecipazione di rappresentanti di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 191 del 17 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini  «Colli
Bolognesi  Classico  Pignoletto»  ed  all'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli   Bolognesi
Classico» Pignoletto, riconosciuta con decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  del  4  agosto  1997,   e'   riconosciuta   come
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  Bolognesi
Classico Pignoletto» ed e' approvato, nel testo annesso  al  presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli
Bolognesi Classico Pignoletto» e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  3.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli   Bolognesi
Classico» Pignoletto, di cui al decreto del Ministero delle politiche
agricole del 4 agosto 1997,  deve  intendersi  revocata  a  decorrere
dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi  tutti  gli
effetti determinati.