Art. 2 
 
  1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. «Colli
Bolognesi Classico» Pignoletto, di  cui  al  decreto  ministeriale  4
agosto 1997, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente
iscritti allo schedario viticolo per  la  D.O.C.G.  «Colli  Bolognesi
Classico Pignoletto», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61. 
  2. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  denominazione  di
origine   controllata   e   garantita   «Colli   Bolognesi   Classico
Pignoletto», provenienti da vigneti non ancora  iscritti,  ma  aventi
base   ampelografica   conforme   alle   disposizioni    dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C.G. in questione, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.