Art. 2 1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1997, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C.G. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.