Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
«Colli Bolognesi Classico» Pignoletto ottenuti in  conformita'  delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione  approvato  con
decreto del Ministero delle politiche agricole  del  4  agosto  1997,
provenienti dalla vendemmia 2009  e  precedenti,  che  alla  data  di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al  presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o  in
fase  di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino   ad
esaurimento delle scorte con la D.O.C.