Art. 3 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Classico» Pignoletto ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 agosto 1997, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C.