(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere  quelle
tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire
alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Ai fini  dell'iscrizione  allo  schedario  vitivinicolo  debbono,
pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi  di
fondovalle. 
    I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  metodi  di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
    E' esclusa ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di
soccorso. 
    Per i nuovi impianti e reimpianti  in  coltura  specializzata  e'
adottato un sistema di allevamento a spalliera con  una  densita'  di
impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro. 
    La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Colli Bolognesi  Classico  Pignoletto»  deve
essere di 9 t. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»  devono
essere riportati nei  limiti  di  cui  sopra  purche'  la  produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    L'uva destinata alla vinificazione  deve  assicurare  al  vino  a
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  Bolognesi
Classico Pignoletto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 12% vol.