Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Ai fini dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo debbono, pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti in coltura specializzata e' adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densita' di impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere di 9 t. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.