(Annesso-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al  consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  con  eventuali
riflessi verdognoli; 
      odore: delicato, caratteristico; 
      sapore: fine, armonico, caratteristico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; 
      zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l  sino  ad  un  titolo
alcolometrico  volumico  totale  di  13,00%  vol.;  sono   consentiti
ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni  0,10%  vol.
di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale  di
13,00% vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Bolognesi Classico Pignoletto» puo' essere immesso  al  consumo  solo
dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di  produzione  delle
uve. 
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i  limiti  minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.