Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: fine, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» puo' essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.