Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata «Vin  Santo  di  Montepulciano»,  provenienti  da
vigneti non ancora iscritti, ma aventi  base  ampelografica  conforme
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   schedario
viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente  alle  disposizioni
di cui alla circolare ministeriale del  30  luglio  2010,  n.  11960,
recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG,  DOC
e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare  di  produzione,
sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni  provenienti
dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti,  che  trovansi  in
fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che  le  relative
partite  rispondano  alle   caratteristiche   di   cui   all'art.   6
dell'annesso disciplinare di produzione.