Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata  «Vin
Santo di Montepulciano» e' tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 novembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno