Art. 11 
 
  1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee  relative  alla
dismissione  dei  beni  del  Dipartimento  della  protezione   civile
depositati  presso  l'ex   Cartuccificio   militare   di   Capua   il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel
limite massimo complessivo di sei unita', del supporto  di  personale
militare del Ministero della difesa, gia' assegnato al Raggruppamento
autonomo recupero  beni  mobili  della  protezione  civile  -  Nucleo
stralcio di Santa Maria Capua Vetere, che viene temporaneamente messo
a disposizione dalla amministrazione di appartenenza. 
  2. Al personale di cui al comma 1  potra'  essere  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  prestato,  nel  limite  massimo  di  70  ore  mensili
pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo  nazionale
della  protezione  civile  ed  anticipati   dall'amministrazione   di
appartenenza del personale di che trattasi.