Art. 11 1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee relative alla dismissione dei beni del Dipartimento della protezione civile depositati presso l'ex Cartuccificio militare di Capua il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite massimo complessivo di sei unita', del supporto di personale militare del Ministero della difesa, gia' assegnato al Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile - Nucleo stralcio di Santa Maria Capua Vetere, che viene temporaneamente messo a disposizione dalla amministrazione di appartenenza. 2. Al personale di cui al comma 1 potra' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.