Art. 13 
 
  1. Per garantire con continuita'  ed  efficacia  l'esercizio  delle
attivita' di allertamento, soccorso e superamento  dell'emergenza,  e
di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio  2010,  n.
26, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
febbraio  2004  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, altresi' in relazione  all'art.  4  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27  dicembre  2002,
provvede e partecipa in concorso con le  regioni  alle  attivita'  di
potenziamento  ottimizzazione  funzionale  nonche'  di   manutenzione
ordinaria e straordinario dei  sistemi  preposti  alle  attivita'  di
monitoraggio e sorveglianza, in particolare meteo-pluvio-idrometrica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  nel
limite massimo di euro 8.500.000,00, con oneri  posti  a  carico  del
Fondo di protezione civile.