Art. 13 1. Per garantire con continuita' ed efficacia l'esercizio delle attivita' di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza, e di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, altresi' in relazione all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, provvede e partecipa in concorso con le regioni alle attivita' di potenziamento ottimizzazione funzionale nonche' di manutenzione ordinaria e straordinario dei sistemi preposti alle attivita' di monitoraggio e sorveglianza, in particolare meteo-pluvio-idrometrica. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 8.500.000,00, con oneri posti a carico del Fondo di protezione civile.