Art. 14 1. In relazione agli eventi connessi al superamento delle situazioni emergenziali dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio n. 225, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, relativamente all'acquisizione di beni e servizi, nonche' per i lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la prosecuzione delle attivita' inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, e' autorizzato a provvedere in deroga all'art. 11, commi 9 e 10, e all'art. 79 dello stesso decreto.