Art. 14 
 
  1.  In  relazione  agli  eventi  connessi  al   superamento   delle
situazioni emergenziali dichiarate ai sensi dell'art. 5  della  legge
24 febbraio n. 225, di cui ai decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri citati in premessa,  relativamente  all'acquisizione  di
beni e servizi, nonche' per i lavori al  di  sotto  delle  soglie  di
rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il
Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario  delegato
ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275  del  28  marzo
2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003,  n.  3427
del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre  2005,  n.  3514  del  26
aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007,  n.  3673  del  30  aprile
2008, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  per  la
prosecuzione delle attivita'  inerenti  agli  eventi  sismici  del  6
aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, e'
autorizzato a provvedere in deroga all'art.  11,  commi  9  e  10,  e
all'art. 79 dello stesso decreto.