Art. 15 
 
  1. Il termine previsto all'art. 10,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010  e'
prorogato al 31 dicembre 2011. 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  a  carico  del
bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.