Art. 16 1. Il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni provvede, in regime ordinario e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attivita' poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad affidare l'attuazione degli interventi previsti nei piani stralcio predisposti ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 agli enti locali o a enti o societa' erogatori di servizi pubblici, che possono contribuire anche con ulteriori proprie risorse finanziarie. 3. Al termine delle attivita' previste dal presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione finale sugli interventi realizzati e provvede ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie presenti sulla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni.