Art. 16 
 
  1. Il Presidente della Regione Marche  -  Commissario  delegato  ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3548/2006 e successive modificazioni provvede, in regime ordinario  e
fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attivita'  poste  in
essere  per  fronteggiare  il  contesto  emergenziale  inerente  alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al
17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche. 
  2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad affidare  l'attuazione
degli interventi previsti nei piani stralcio predisposti ai sensi del
comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri n. 3548/2006 agli enti locali o a enti o societa'  erogatori
di servizi pubblici, che  possono  contribuire  anche  con  ulteriori
proprie risorse finanziarie. 
  3. Al termine delle attivita' previste  dal  presente  articolo  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione
finale sugli interventi realizzati e provvede ai sensi  dell'art.  5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  il  Commissario
delegato e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie presenti
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 4  dell'art.
7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3548/2006 e successive modificazioni.