Art. 19 
 
  1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3275
del 28 marzo  2003  e  n.  3285  del  30  aprile  2003  e  successive
modificazioni ed integrazioni sono abrogate. 
  2. E' fatta salva la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873  del
28 aprile 2010.