Art. 19 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate. 2. E' fatta salva la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010.