Art. 20 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  7  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per  assicurare  funzionalita'  e
celerita' ai  processi  decisionali  in  materia  di  gestione  delle
attuali criticita' inerenti al  ciclo  integrato  dei  rifiuti  nella
regione Campania in  sinergia  con  le  amministrazioni  territoriali
interessate, e' costituita, presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, apposita Struttura nell'ambito  del  Segretariato  generale
della Presidenza medesima. 
  2. La Struttura di cui al  comma  1  e'  composta  dalla  dotazione
organica di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, salva la  facolta'  di
sostituzione dei relativi componenti, ferme le previsioni di cui allo
stesso decreto in  termini  di  coordinamento  e  di  indennita'  con
invarianza degli oneri previsti, nonche' composta con  personale  del
Dipartimento della protezione civile, anche in posizione di comando o
distacco, in misura non superiore a 8 unita',  con  il  supporto  dei
servizi logistici, tecnologici e dei mezzi in dotazione  allo  stesso
Dipartimento. 
  3. Agli oneri connessi  all'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede a carico del Fondo della protezione civile che  presenta  le
occorrenti disponibilita'. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi