Art. 20 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per assicurare funzionalita' e celerita' ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticita' inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania in sinergia con le amministrazioni territoriali interessate, e' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposita Struttura nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza medesima. 2. La Struttura di cui al comma 1 e' composta dalla dotazione organica di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, salva la facolta' di sostituzione dei relativi componenti, ferme le previsioni di cui allo stesso decreto in termini di coordinamento e di indennita' con invarianza degli oneri previsti, nonche' composta con personale del Dipartimento della protezione civile, anche in posizione di comando o distacco, in misura non superiore a 8 unita', con il supporto dei servizi logistici, tecnologici e dei mezzi in dotazione allo stesso Dipartimento. 3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2010 Il Presidente: Berlusconi