Art. 3 
 
  1.  La  Croce   rossa   italiana   e'   autorizzata   a   procedere
all'istruttoria  ed  alla  conseguente  liquidazione   dei   rimborsi
richiesti dai datori di lavoro in relazione ai volontari impiegati in
attivita' di preparazione e gestione delle emergenze effettuate prima
dell'entrata in vigore dell'art.  8,  comma  5-ter,  della  legge  27
febbraio 2009, n. 13,  purche'  le  relative  richieste  siano  state
presentate entro  i  termini  temporali  stabiliti  dall'art.  9  del
regolamento approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n.194/2001 e siano  conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  medesimo
regolamento. 
  2. Al fine di continuare ad assicurare  gli  interventi  in  favore
della popolazione della Repubblica  di  Haiti  colpita  dagli  eventi
sismici  del  12  gennaio  2010,  il  termine  previsto  dall'art.  4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844  del
29 gennaio 201,0  relativamente  ai  contratti  a  tempo  determinato
nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative stipulati dalla
Croce rossa italiana, e' prorogato di ulteriori sei  mesi.  La  Croce
rossa e' autorizzata, fino al 30  aprile  2011,  a  corrispondere  al
personale  individuato  dall'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19  febbraio  2010,
compensi di lavoro straordinario effettivamente reso  nei  limiti  di
250 ore mensili pro-capite. 
  3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono  posti  a  carico
del bilancio della Croce rossa.