Art. 3 1. La Croce rossa italiana e' autorizzata a procedere all'istruttoria ed alla conseguente liquidazione dei rimborsi richiesti dai datori di lavoro in relazione ai volontari impiegati in attivita' di preparazione e gestione delle emergenze effettuate prima dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5-ter, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, purche' le relative richieste siano state presentate entro i termini temporali stabiliti dall'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001 e siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo regolamento. 2. Al fine di continuare ad assicurare gli interventi in favore della popolazione della Repubblica di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il termine previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844 del 29 gennaio 201,0 relativamente ai contratti a tempo determinato nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative stipulati dalla Croce rossa italiana, e' prorogato di ulteriori sei mesi. La Croce rossa e' autorizzata, fino al 30 aprile 2011, a corrispondere al personale individuato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti di 250 ore mensili pro-capite. 3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio della Croce rossa.