Art. 9 1. Agli articoli 5 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e n. 3850 del 19 febbraio 2010 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «distrutte o» e «"distrutta o»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma. «1-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dai Commissari delegati».