Art. 9 
 
  1. Agli articoli 5 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e n. 3850 del 19 febbraio  2010
sono apportate le seguenti modifiche: 
    al comma 1 sono soppresse le seguenti  parole:  «distrutte  o»  e
«"distrutta o»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma. «1-bis. Al fine di
assicurare la ricostruzione di abitazioni  principali  realizzate  in
conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed
edilizia, distrutte o  totalmente  inagibili  o  la  delocalizzazione
delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto  elevato
i Commissari delegati sono  autorizzati,  nei  limiti  delle  risorse
assegnate, a concedere, per il tramite  dei  comuni  interessati,  un
contributo fino al 75% della spesa sostenuta  per  la  demolizione  e
ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova  unita'
abitativa nello stesso comune  o  in  un  altro  comune,  nel  limite
massimo  del  costo  al  metro  quadro  degli  interventi  di   nuova
edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi
della legge 5 agosto 1978,  n.  457  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e del decreto  ministeriale  attuativo  5  agosto  1994,
moltiplicato per la superficie complessiva  non  superiore  a  quella
distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalita'
e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite  dai
Commissari delegati».