Art. 4 
 
  1. L'Organismo di controllo  autorizzato  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, il proprio manuale della qualita',  le  procedure  di
controllo cosi' come presentate e esaminate, il piano  di  controllo,
il sistema tariffario nei confronti della  denominazione  di  origine
indicata all'art.  1,  comma  1,  cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso del Ministero stesso. 
  2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il
personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e
dell'organo decidente i ricorsi come  indicati  nella  documentazione
presentata. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e  2
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.