Art. 4 1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.