Art. 5 
 
  1. L'Organismo di controllo  autorizzato  fornisce  all'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari ed alla Regione Emilia Romagna gli elementi ed i  dati
conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  di
controllo e certificativa. 
  2. Appena completata la  realizzazione  da  parte  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari di un sistema  informatico  dedicato,  l'Organismo  di
controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento  nello  stesso
dei dati di cui al comma 1.