Art. 6 
 
  1.  L'Organismo  di  controllo  autorizzato  e'   sottoposto   alla
vigilanza  esercitata  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
- e dalla competente Regione Emilia Romagna. 
  2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere  di  fornire  ai
predetti enti le dichiarazioni  e  le  comunicazioni  previste  dalla
normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata  con
il presente decreto.