Art. 7 
 
  1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di
controllo autorizzato del rispetto delle  prescrizioni  previste  nel
presente decreto e puo' essere sospesa o  revocata  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. 
  Il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre