Art. 7 1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2010 Il direttore generale: La Torre