Art. 4 
 
 
                      Modalita' di trasmissione 
 
  1. Il modulo di cui al precedente  art.  3  deve  essere  trasmesso
esclusivamente  per  il  tramite   dei   servizi   informatici   resi
disponibili dai  servizi  competenti.  Il  modulo  trasmesso  con  le
modalita' di cui al presente comma soddisfa i requisiti  della  forma
scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita  dal  documento
cartaceo. 
  2. I servizi competenti rilasciano,  per  il  tramite  dei  servizi
informatici, una ricevuta  dell'avvenuta  trasmissione  indicante  la
data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa  vigente,  che
fa fede, salvo prova  di  falso,  per  documentare  l'adempimento  di
legge. 
  3. In caso di mancato funzionamento dei  servizi  informatici,  che
non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge,  i  servizi
competenti  rilasciano  su   richiesta   degli   interessati   idonea
documentazione attestante l'adempimento.  Resta  fermo  l'obbligo  di
invio nel primo giorno utile successivo. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  pubblica  in
una apposita sezione del proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it
l'elenco dei servizi informatici.