Art. 5 
 
 
                       Termini di trasmissione 
 
  1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo  entro  il
31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento,  per  l'indicazione
dei dati e delle informazioni richieste, la situazione  occupazionale
al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico
inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione  occupazionale
tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di
riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.