Art. 5 Termini di trasmissione 1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.