Art. 11 
 
 
                               Riporto 
 
  1. Su richiesta motivata del responsabile della spesa, con  decreto
del Segretario generale sono riportate, in aggiunta  alla  competenza
dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione,  le
disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario
qualora siano relative a: 
    a) stanziamenti in conto capitale; 
    b) somme finalizzate per legge; 
    c) somme provenienti dall'Unione europea; 
    d) somme assegnate per le attivita' di protezione civile. 
  2. Il riporto  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  e'  comunque
effettuato non oltre il secondo esercizio  finanziario  successivo  a
quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in  bilancio  per  la
prima volta.