Art. 11 Riporto 1. Su richiesta motivata del responsabile della spesa, con decreto del Segretario generale sono riportate, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione, le disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario qualora siano relative a: a) stanziamenti in conto capitale; b) somme finalizzate per legge; c) somme provenienti dall'Unione europea; d) somme assegnate per le attivita' di protezione civile. 2. Il riporto di cui alle lettere a), b) e c) e' comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in bilancio per la prima volta.