Art. 20 
 
 
                            Liquidazione 
 
  1. Il responsabile della spesa  provvede  alla  liquidazione  sulla
base  di  fatture  e  documenti  presentati  in  originale,  atti   a
comprovare, anche ai fini  fiscali,  l'adempimento  dell'obbligazione
convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione  e
della  rispondenza  della  stessa   ai   requisiti   quantitativi   e
qualitativi, ai termini  e  alle  condizioni  pattuite  e  dopo  aver
applicato le  penali  previste  in  caso  di  ritardata  od  inesatta
prestazione. Tale documentazione  puo'  pervenire  anche  in  formato
elettronico,  salva  la  facolta'  dell'Ufficio  di   acquisirla   in
originale. 
  2. L'accettazione dei duplicati di fatture e  documenti,  alla  cui
presentazione e' tenuto il creditore, e' consentita solo in  via  del
tutto eccezionale e puo' essere ammessa solo con forme e cautele tali
da evitare reiterazioni di  pagamento  e  deve  essere  corredata  da
idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con
le forme di cui all'art. 38 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica, da cui risulti che trattasi di duplicato  di  fattura  in
sostituzione di originale andato smarrito e che detto  originale  non
e' stato ne' in tutto ne' in parte pagato. Dovra' essere  dichiarato,
inoltre, che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno  richieste
altre somme a tale titolo. 
  3. Il decreto di liquidazione contiene: 
    a) il riferimento al decreto di impegno,  salvo  quanto  previsto
dal precedente art. 19, comma 6; 
    b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione  delle  modalita'  di
pagamento; 
    c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati  a  valere
sullo stesso impegno. 
  4. Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa,
nonche'  la  documentazione  attestante  il  positivo   esito   delle
verifiche  delle  prestazioni  e  l'iscrizione  dei   relativi   beni
acquisiti negli appositi registri.