Art. 20 Liquidazione 1. Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. Tale documentazione puo' pervenire anche in formato elettronico, salva la facolta' dell'Ufficio di acquisirla in originale. 2. L'accettazione dei duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione e' tenuto il creditore, e' consentita solo in via del tutto eccezionale e puo' essere ammessa solo con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamento e deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con le forme di cui all'art. 38 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in sostituzione di originale andato smarrito e che detto originale non e' stato ne' in tutto ne' in parte pagato. Dovra' essere dichiarato, inoltre, che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno richieste altre somme a tale titolo. 3. Il decreto di liquidazione contiene: a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente art. 19, comma 6; b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di pagamento; c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno. 4. Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa, nonche' la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni e l'iscrizione dei relativi beni acquisiti negli appositi registri.